Legislazione
Il Commissario per l’informazione e la privacy è incaricato di far rispettare due atti normativi: la Legge sulla libertà di informazione e sulla tutela della privacy (FIPPA) e la Legge sulla protezione dei dati personali (PIPA).
La legge sulla privacy riguarda le controversie tra privati cittadini e non rientra nella giurisdizione del Commissario.
Legge sulla libertà di informazione e sulla tutela della privacy (settore pubblico)
La Legge sulla libertà di informazione e sulla protezione della privacy definisce i diritti di accesso e alla privacy delle persone fisiche in relazione al settore pubblico.
La FIPPA sancisce il diritto di ogni individuo di accedere ai documenti, compreso l’accesso ai propri “dati personali” nonché ai documenti custoditi o controllati da un “ente pubblico” — si vedano l’Allegato 2 e l’Allegato 3 per un elenco degli enti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della FIPPA.
Esistono alcune eccezioni all’accesso ai documenti: ad esempio, un ente pubblico non può divulgare informazioni che potrebbero pregiudicare l’applicazione della legge, la privacy personale o la sicurezza pubblica. Sono inoltre esclusi i pareri politici e i pareri legali. Tali eccezioni sono illustrate nelle sezioni da 12 a 22.
Oltre a sancire il diritto di ogni individuo all’accesso ai documenti, la FIPPA stabilisce anche le condizioni alle quali un ente pubblico può raccogliere, utilizzare e divulgare i «dati personali» degli individui. Gli enti pubblici sono responsabili delle proprie pratiche in materia di trattamento dei dati; la FIPPA richiede che adottino misure ragionevoli per proteggere la riservatezza dei dati personali in loro possesso. Gli enti pubblici sono tenuti a disporre di programmi di gestione della privacy e a segnalare all’OIPC le violazioni della privacy che potrebbero ragionevolmente causare un danno alle persone interessate.
- Legge sulla libertà di informazione e sulla protezione della privacy
- Regolamento sulla libertà di informazione e sulla protezione della privacy
- Regolamento sui comitati del Consiglio esecutivo
- Indice per sezioni (accesso alle ordinanze dell’OIPC per sezione della FIPPA)
- Delega di poteri, doveri e funzioni
Legge sulla protezione dei dati personali (settore privato)
La legge sulla protezione dei dati personali della Columbia Britannicaè entrata in vigore nel gennaio 2004. La normativa si applica a qualsiasi organizzazione del settore privato (come imprese o società, sindacati, partiti politici e organizzazioni senza scopo di lucro) che raccolga, utilizzi e divulghi i dati personali di individui residenti nella Columbia Britannica.
La PIPA si applica inoltre a qualsiasi organizzazione con sede nella Columbia Britannica che raccolga, utilizzi o divulghi dati personali di qualsiasi persona fisica all’interno o all’esterno della Columbia Britannica.
Ai sensi della PIPA, le persone hanno il diritto di accedere ai propri dati personali. La legge stabilisce inoltre le regole in base alle quali le organizzazioni possono raccogliere, utilizzare e divulgare i dati personali di clienti e/o dipendenti. La PIPA impone alle organizzazioni di proteggere e salvaguardare i dati personali da un uso o una divulgazione non autorizzati.
- Legge sulla protezione dei dati personali
- Regolamentidella Legge sulla protezione dei dati personali
- Indice per articoli (accesso alle ordinanze dell’OIPC per articolo della PIPA)
- Delega di poteri, doveri e funzioni
Legge sull’e-health (Accesso alle informazioni sanitarie personali e tutela della privacy)
- Legge sull'e-health (accesso alle informazioni sanitarie personali e tutela della privacy)
- Regolamentodella legge sull'e-health
- Regolamento sulla direttiva in materia di divulgazione
- Delega di poteri, compiti e funzioni
Revisioni legislative
Ogni sei anni, la FIPPA e la PIPA vengono sottoposte a revisione da parte di una commissione speciale dell’Assemblea legislativa. La commissione invita il pubblico e i gruppi di interesse a presentare osservazioni scritte e orali che descrivano l’efficacia della legge e l’eventuale necessità di modifiche. Al termine del processo, la commissione pubblica una relazione che formula raccomandazioni per il futuro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dell’Assemblea legislativa.